Regolamento interno
La versione consolidata in 33 articoli approvata dal Consiglio Direttivo il 23 settembre 2026.
Il regolamento disciplina l’organizzazione interna. Per le iniziative aperte al pubblico possono valere condizioni specifiche comunicate per il singolo evento. Lo Statuto e la normativa applicabile prevalgono.
Art. 1 – Premessa e valore del Regolamento Interno
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento interno dell’Associazione Il Bisogno Familiare APS/ETS. Integra lo Statuto senza modificarlo né derogarlo ed è applicato nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, della normativa vigente e dell’iscrizione al RUNTS. In caso di contrasto prevalgono la legge e lo Statuto.
Art. 2 – Identità, valori e finalità dell’Associazione
L’Associazione opera senza scopo di lucro per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le attività previste dallo Statuto. L’attività concreta deve rimanere coerente con le finalità e le attività statutarie e con la normativa applicabile.
Art. 3 – Ruolo e responsabilità del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed esercita esclusivamente le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla normativa vigente, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coordina le attività operative e i rapporti esterni nei limiti delle proprie attribuzioni e dà attuazione alle deliberazioni degli organi competenti.
Art. 4 – Organi associativi e gestione operativa
Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente e gli altri organi o cariche previsti dallo Statuto esercitano le rispettive competenze secondo lo Statuto e la legge. L’inattività o indisponibilità di un componente non trasferisce automaticamente al Presidente competenze attribuite ad altri organi. L’Ufficio Digitale e gli eventuali uffici operativi svolgono funzioni tecniche, organizzative e di supporto sotto l’indirizzo degli organi competenti; non costituiscono nuovi organi associativi, non votano e non sostituiscono deliberazioni, firme o responsabilità delle persone fisiche titolari delle cariche.
Art. 5 – Soci: ammissione e quota associativa
La qualità di associato si acquisisce esclusivamente secondo la procedura prevista dallo Statuto. La domanda, anche compilata con assistenza, deve essere presentata dall’interessato in forma documentabile ed è sottoposta al Consiglio Direttivo, che delibera sull’ammissione. L’esito è comunicato all’interessato e, in caso di accoglimento, il nominativo è iscritto nel Libro degli Associati. La semplice presentazione della domanda, la partecipazione alle attività o il pagamento di una somma non attribuiscono da soli la qualità di associato. L’importo, le modalità e i termini della quota associativa sono stabiliti annualmente dall’Assemblea secondo lo Statuto; la riscossione e la relativa ricevuta avvengono soltanto dopo l’ammissione e secondo la deliberazione vigente.
Art. 6 – Tessera associativa, ACSI e coperture
La tessera associativa dell’Associazione può essere rilasciata dopo la deliberazione di ammissione e l’iscrizione nel Libro degli Associati; è personale, distinta dal Tesserino Partecipante Eventi e non sostituisce gli atti associativi. L’eventuale tessera ACSI è separata e facoltativa, segue le condizioni, i costi e le procedure effettivamente vigenti nel rapporto con ACSI e produce eventuali coperture soltanto dopo il rilascio o l’attivazione previsti. Essa non sostituisce l’ammissione a socio né gli obblighi assicurativi stabiliti dalla legge per i volontari.
Art. 7 – Volontari
L’attività del volontario è personale, spontanea e gratuita secondo il Codice del Terzo Settore. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nell’apposito registro. I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie connessi all’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo la normativa vigente. La qualifica di volontario è distinta da quella di associato.
Art. 8 – Sostenitori
I sostenitori possono contribuire liberamente alle finalità dell’Associazione senza acquisire per ciò solo la qualità o i diritti dell’associato. L’eventuale ammissione come socio segue esclusivamente lo Statuto.
Art. 9 – Non soci
I non associati possono partecipare alle attività aperte a terzi quando consentito dallo Statuto, dalla normativa applicabile e dalle condizioni della singola iniziativa. La partecipazione, anche ripetuta, non determina automaticamente la qualità di associato.
Art. 10 – Tesserino di riconoscimento partecipanti
Per esigenze organizzative e identificative l’Associazione può rilasciare ai partecipanti, dopo il controllo della pratica e dei documenti pertinenti, un tesserino nominativo, personale e non cedibile, in formato digitale o cartaceo. Il tesserino è distinto dalla tessera associativa, non costituisce ammissione a socio, non attribuisce diritti associativi e non rappresenta autorizzazione amministrativa, commerciale, fiscale o sanitaria. Il suo rilascio non sostituisce i requisiti richiesti dalla legge o dal singolo evento.
Art. 11 – Eventi, mercatini e iniziative
L’Associazione può organizzare eventi, mercatini e altre iniziative soltanto quando coerenti con lo Statuto e nel rispetto della normativa, delle autorizzazioni e delle prescrizioni applicabili.
Art. 12 – Regolamenti specifici per evento
Ogni evento può essere disciplinato da condizioni o da un regolamento specifico, coerente con legge, Statuto e presente Regolamento e adattato al luogo, alla durata e alla tipologia dell’iniziativa.
Art. 13 – Responsabilità personali
Ogni partecipante risponde del proprio comportamento, delle dichiarazioni rese, della propria attività e, per quanto di propria competenza, dei prodotti o beni esposti, ceduti, scambiati o venduti e della normativa applicabile. Deve custodire personalmente denaro, documenti, beni, attrezzature e materiali e adottare le normali cautele contro furto, perdita, danneggiamento o rottura. L’Associazione riceve e organizza la documentazione ma non certifica autenticità, validità, completezza o conformità fiscale, commerciale, sanitaria o amministrativa e non sostituisce i controlli delle autorità competenti. Restano integralmente a carico dell’Associazione gli obblighi e le responsabilità inderogabili posti direttamente su di essa quale organizzatore; nessuna disposizione esclude responsabilità che non possono essere escluse per legge.
Art. 14 – Attività consentite e limiti dell’Associazione
L’Associazione opera esclusivamente nell’ambito consentito dallo Statuto e dalla normativa applicabile. Non incassa somme per conto dei singoli partecipanti salvo che ciò sia espressamente consentito e correttamente disciplinato.
Art. 15 – Gestione economica e tracciabilità
Entrate e uscite sono documentate, registrate e rese riconciliabili. I movimenti bancari transitano sul conto intestato all’Associazione; i pagamenti effettivi possono essere ricevuti mediante conto corrente, POS o contanti, quando consentito e secondo le procedure approvate. Le operazioni in contanti sono annotate nella cassa e documentate con ricevuta numerata quando dovuta. Ricevute, movimenti di cassa, POS e banca devono essere riconciliati; somme soltanto previste, promesse, simulate o non ancora accreditate non sono registrate come incassate.
Art. 16 – Anticipazioni personali
Il Presidente o altro soggetto autorizzato può anticipare spese nell’interesse dell’Associazione nel rispetto delle competenze degli organi e delle procedure interne. Ogni anticipazione deve essere documentata e registrata separatamente; l’eventuale rimborso deve corrispondere alle somme effettivamente anticipate e giustificate.
Art. 17 – Rimborsi spese
I rimborsi sono ammessi soltanto nei casi e con le modalità consentite dalla normativa e dallo Statuto. Per i volontari sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo lo Statuto e il Codice del Terzo Settore; non sono ammessi rimborsi forfettari nei casi vietati dalla legge. Per gli altri aventi diritto si applicano le disposizioni statutarie, normative e le deliberazioni dell’organo competente.
Art. 18 – Erogazioni liberali, offerte e raccolte
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali, contributi e beni nei limiti e con le modalità consentite. Una somma presentata come liberalità deve essere realmente libera e non può costituire condizione per ottenere beni, servizi, spazi o prestazioni. Le somme raccolte sono conteggiate, documentate e registrate secondo la loro effettiva natura.
Art. 19 – Digitalizzazione e archiviazione
La gestione documentale e organizzativa può avvenire prevalentemente in forma digitale. Google Drive costituisce l’archivio ufficiale dei documenti e dei MASTER; Airtable, nella base gestionale autorizzata, serve per stato delle pratiche, controlli, presenze, documenti mancanti, tesserini, collegamenti ai file ufficiali e visualizzazioni operative chiare, senza sostituire l’archivio né i libri obbligatori. Le schermate e le interfacce mostrano a ciascun incaricato soltanto le informazioni necessarie alle sue funzioni. Devono essere evitati doppioni e copie non coordinate; prima di creare o modificare un file o una struttura gestionale si verifica ciò che esiste già. L’archivio deve garantire ordine, reperibilità, integrità, versioni, accessi autorizzati, backup e distinzione tra documenti vigenti, storici e fonti normative. Restano fermi i libri associativi previsti dallo Statuto e dal Codice del Terzo Settore, il diritto degli associati di esaminarli secondo lo Statuto e gli adempimenti ufficiali verso RUNTS o altre autorità.
Art. 20 – Privacy e trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale applicabile e dell’informativa dell’Associazione. Sono raccolti, visualizzati, comunicati e conservati soltanto i dati necessari alle finalità perseguite e agli obblighi applicabili, con accessi limitati alle persone autorizzate. I documenti di identità, fiscali, sanitari o professionali sono acquisiti solo quando pertinenti; non devono essere conservati dati o lati di tessere non necessari. L’invio tramite canali digitali deve avvenire con ragionevoli misure di sicurezza e i documenti non devono essere pubblicati o diffusi in gruppi.
Art. 21 – Comportamenti, provvedimenti ed esclusioni
Comportamenti contrari a legge, Statuto, presente Regolamento o regole della singola iniziativa possono comportare i provvedimenti consentiti dagli atti associativi e dalla normativa, nel rispetto delle competenze degli organi e delle garanzie procedurali applicabili. Per l’eventuale esclusione dalla qualità di associato si applicano direttamente lo Statuto e il Codice del Terzo Settore; il presente Regolamento non attribuisce a un organo competenze diverse da quelle risultanti dalle fonti superiori. L’esclusione da un singolo evento non equivale automaticamente all’esclusione dalla qualità di associato.
Art. 22 – Modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento interno, in quanto disciplina l’organizzazione e la gestione interna senza modificare lo Statuto né il regolamento dei lavori assembleari, è approvato e modificato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Restano ferme le materie riservate dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea o ad altri organi. Nessuna disposizione regolamentare può derogare a competenze inderogabili previste dalla legge o attribuite dallo Statuto.
Art. 23 – Comunicazioni ufficiali e canali digitali
L’Associazione può utilizzare sito web, posta elettronica, PEC, WhatsApp o altra messaggistica, videoconferenza, moduli digitali e social per informazione e organizzazione, nel rispetto della normativa e dello Statuto. I canali ufficiali devono essere riconoscibili, accessibili e coordinati dall’Ufficio Digitale; cambi di account, permessi o accessi sono comunicati ai responsabili interessati. Le comunicazioni organizzative e le conferme sono conservate quando rilevanti. Gruppi e liste di messaggistica hanno funzione organizzativa: inserimento, spostamento o rimozione da un gruppo non equivalgono ad ammissione, sanzione o esclusione associativa. Tali strumenti non sostituiscono convocazioni, deliberazioni, firme, depositi o comunicazioni richiesti dalla legge o dallo Statuto. Il sito è informativo e non prevale su legge, Statuto o atti validamente approvati.
Art. 24 – Entrata in vigore
La presente versione consolidata entra in vigore dalla data della sua effettiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, per le materie di propria competenza, e resta valida fino a successiva modifica formalmente approvata. Le disposizioni degli artt. 25–33 già deliberate dal Consiglio Direttivo restano collegate alla deliberazione del 09/08/2026; le integrazioni e modifiche successive contenute nella presente versione acquistano efficacia soltanto con la nuova deliberazione che le approva. Prima di tale approvazione, il documento mantiene natura di revisione e non sostituisce gli atti precedentemente vigenti.
INTEGRAZIONE OPERATIVA – PARTECIPANTI AGLI EVENTI
Art. 25 – Partecipanti agli eventi non associati
L’Associazione può ammettere alle iniziative aperte a terzi partecipanti non associati nel rispetto dello Statuto, del Codice del Terzo Settore, delle disposizioni applicabili e delle condizioni del singolo evento. La partecipazione non determina né sostituisce l’ammissione all’Associazione e non attribuisce diritti associativi.
Art. 26 – Registrazione e Tesserino Partecipante Eventi
Per esigenze organizzative, identificative e di gestione l’Associazione utilizza il modulo, il Registro Partecipanti e il controllo dei duplicati, distinti dal Libro degli Associati. Ogni persona deve avere una sola pratica annuale, da correggere o aggiornare senza ripetere inutilmente la registrazione. Il Tesserino Partecipante Eventi può essere rilasciato soltanto dopo il controllo effettivo della pratica e dei documenti pertinenti; ha esclusiva funzione organizzativa e non costituisce tessera associativa né autorizzazione allo svolgimento dell’attività. I dati e i documenti già validamente disponibili non sono richiesti nuovamente, salvo aggiornamento, scadenza o requisiti del singolo evento.
Art. 27 – Partecipazione e requisiti del singolo evento
L’ammissione concreta a ciascun evento dipende da spazi disponibili, tipologia dell’iniziativa, requisiti richiesti, regolamento specifico e prescrizioni o autorizzazioni delle autorità competenti. Nel modulo il partecipante indica la categoria effettiva della propria attività: hobbista munito del titolo richiesto; venditore occasionale non professionale di propri beni usati; operatore economico con partita IVA; espositore senza vendita; ente, associazione o parrocchia per attività istituzionale o raccolta fondi. In relazione all’attività possono essere richiesti: documento di identità e codice fiscale; tesserino o titolo da hobbista; partita IVA, visura, licenze o autorizzazioni; documenti dell’ente; requisiti sanitari, HACCP, tracciabilità ed etichettatura per alimenti o prodotti tipici; documentazione agricola o artigiana; provenienza dei beni usati o di antiquariato; conformità dei prodotti regolamentati o nuovi; prova della lecita provenienza per rimanenze di magazzino. L’elenco è applicato secondo legge e singolo evento e non trasforma l’Associazione in autorità di controllo. Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità dati, categoria, attività e documenti pertinenti. Restano a carico dell’Associazione gli obblighi propri dell’organizzatore.
Art. 28 – Eventi con partecipazione gratuita e contributi volontari
Quando l’Associazione stabilisce la gratuità della partecipazione o dello spazio, l’assegnazione non è subordinata al versamento di somme. Partecipanti e pubblico possono sostenere liberamente l’Associazione con contributi realmente volontari e facoltativi, di importo liberamente scelto, che non costituiscono condizione per la partecipazione né corrispettivo per lo spazio.
Art. 29 – Raccolta di offerte mediante cassetta
Durante gli eventi può essere predisposto un contenitore chiaramente identificato per offerte spontanee. Le somme sono conteggiate e registrate secondo le procedure amministrative interne; quando concretamente possibile, il conteggio è effettuato alla presenza di due persone incaricate. Per le offerte anonime non è rilasciata ricevuta nominativa, ferma la registrazione e rendicontazione interna dell’importo complessivamente raccolto.
Art. 30 – Contributi nominativi e destinazione delle somme
I contributi nominativi sono documentati e registrati con causale corrispondente alla loro effettiva natura. Non sono qualificati come liberalità importi che costituiscano in concreto corrispettivo o condizione per ottenere beni, servizi, spazi o prestazioni. Le risorse dell’Associazione sono destinate alle attività e alle finalità statutarie e non possono essere distribuite nei casi vietati dalla legge e dallo Statuto.
Art. 31 – Distinzione delle qualifiche
Partecipante agli Eventi, Associato, Volontario e Sostenitore sono qualifiche distinte. Il Partecipante agli Eventi non costituisce una categoria di socio. L’associato è ammesso secondo lo Statuto e iscritto nel Libro degli Associati; il volontario segue la disciplina del Codice del Terzo Settore; il sostenitore non acquisisce per il solo sostegno economico diritti associativi.
Art. 32 – Procedure semplificate e comunicazioni
L’Associazione evita duplicazioni documentali non necessarie e offre assistenza alle persone anziane o con difficoltà digitali. Dopo l’invio del modulo, la schermata di conferma prova la trasmissione anche senza indirizzo e-mail. Il partecipante invia al contatto WhatsApp ufficiale la conferma o ricevuta disponibile e i documenti pertinenti indicati nel modulo, preferibilmente in PDF oppure mediante fotografie o scansioni complete e leggibili. L’indirizzo e-mail resta facoltativo. Chi non dispone di WhatsApp, di smartphone o di connessione può essere registrato con assistenza o su supporto cartaceo; i documenti possono essere fotografati e trasmessi quando torna disponibile la connessione e il tesserino può essere consegnato in formato cartaceo. Una conferma scritta, chiara e riferita alla pratica può documentare la volontà dell’interessato quando la procedura lo consente; non occorre una registrazione vocale e un generico consenso non vale per scelte facoltative distinte. Errori di categoria sono corretti nella pratica esistente senza creare duplicati. I documenti sono trasmessi individualmente e non nei gruppi pubblici o organizzativi.
Art. 33 – Regole specifiche degli eventi
Per ciascun evento l’Associazione può adottare regole operative specifiche coerenti con Statuto, presente Regolamento, normativa e autorizzazioni o prescrizioni dell’autorità competente. La registrazione annuale del partecipante ha esclusiva funzione organizzativa e non sostituisce requisiti o adempimenti richiesti per il singolo evento. Le prescrizioni dell’ente proprietario o gestore dell’area e delle autorità competenti prevalgono sulle disposizioni organizzative incompatibili.
